Castelnuovo di Val di Cecina (PI) cell. 339 6435094 (Pres. F. Giovannetti)

 info: ilchiassino2018@gmail.com   

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL CHIASSINO"

 

  Titolo 1°

   Costituzione

 

   Articolo 1-Denominazione

   1.1 L'organizzazione "Il Chiassino"è una Associazione   di promozione sociale fondata il 20 giugno 1987, in Castelnuovo Val di Cecina, con la denominazione Associazione Culturale Castelnuovo, essa è costituita da persone, persone giuridiche ed Enti non riconosciuti che accettano le norme stabilite dal presente Statuto.

   1.2 L'Associazione si configura come Associazione privata con organizzazione a rilevanza regionale che svolge funzioni di interesse pubblico.

 

   Articolo 2-Scopo

   2.1 L'associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà umana,civile e culturale. In particolare opera in maniera specifica con prestazioni dei propri volontari, in modo ricorrente e ricorsivo, nell'area d'intervento culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, a favore di tutti i soggetti interessati. Per il raggiungimento dello scopo promuove: attività culturali; ricreative ed informative; dibattiti e confronti con realtà culturali diverse; cinema d'essai.

   2.2 A tale fine può compiere studi e ricerche nel campo delle scienze dell'educazione e organizzare corsi, seminari e convegni anche a livello internazionale, con particolare riguardo ai Paese dell'Unione Europea, nonché gite turistico-culturali.

   2.3 Le iniziative da intraprendere saranno , in modo specifico, prevalentemente orientate verso valorizzazione della comunità locale sotto gli aspetti artistici, naturalistici e storici.

 

   Articolo 3-Durata

   3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

 

   Articolo 4-Sede sociale

   4.1 La sede sociale è in Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa)

 

   Articolo 5-Soci

   5.1 L'Associazione si compone di soci ordinari, di soci straordinari e di soci sostenitori.

  1. I soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuo e permanente alle attività dell'Associazione.

  2. I soci straordinari  sono i soci che si mettono a disposizione dell'Associazione al fine di gestire gratuitamente l'espletamento di determinati servizi.

  3. I soci sostenitori sono coloro  che, oltre alla quota sociale, versano all'Associazione un contributo una tantum nella misura stabilita ogni anno dalla assemblea.

   Gli associati ordinari e sostenitori possono anche essere persone giuridiche e Enti non riconosciuti.

   Le persone giuridiche e gli Enti non riconosciuti aventi atto costitutivo e, oppure, statuto coerenti con lo scopo di cui all'articolo 2, qualora sia accolta la loro formale richiesta di associarsi , assumono lo status di Centri Associati.

 

   Articolo 6-Ammissioni

   6.1 L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea  su proposta del Consiglio Direttivo.

 

   Articolo 7-Dimissioni e esclusione

   7.1 La qualità di socio si perde:

  1. Per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;

  2. Per esclusione, quando esistano gravi ragioni , su decisione presa dal Collegio dei Probiviri senza formalità di procedura, con  il rispetto del contraddittorio.

   7.2 Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

 

 

   Titolo 2°

   Amministrazione

 

   Articolo 8-Presidenza dell'Associazione

   8.1 L'Associazione è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto all'Assembla tra i soci ordinari e straordinari, che è anche Presidente del Consiglio direttivo; in caso di suo impedimento o assenza , dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio direttivo delegato dal Consiglio medesimo.

   8.2 Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente e dal Direttore.

 

   Articolo 9-Consiglio direttivo

   9.1 L'Associazione è retta da un Consiglio direttivo composto di dieci membri, compreso il Presidente.

 

   Articolo 10-Durata del mandato sociale

   10.1 La durata del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio è di tre anni. I membri uscenti sono sempre rieleggibili.

 

 

   Articolo 11-Sostituzione del Consigliere

   11.1 Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea annuale, la quale provvederà in modo definitivo.

   11.2 Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dall'assemblea cesseranno alla data in cui doveva cessare il mandato del consigliere che egli aveva sostituito.

   11.3 Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata dall'assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio  direttivo rimarranno nondimeno valide.

 

 

   Articolo 12-Poteri del Consiglio

   12.1 Il Consiglio direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell'Associazione ed a fare o autorizzare tutti e le operazioni di ordinaria e straordinaria  amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'assemblea, ai sensi dell'articolo 33.

 

   Articolo 13-Deleghe amministrative

   13.1 Il Consiglio può demandare a uno dei suoi membri o a qualsiasi persona, anche estranea all'Associazione, l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.

   13.2 Il Consiglio nomina il segretario e il Tesoriere dell'Associazione scegliendoli tra i soci, anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

 

   Articolo 14-Deliberazioni del Consiglio

   14.1 Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta all'anno, dietro convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.

   14.2 Il Consiglio delibera validamente  quando la maggioranza dei suoi membri è presente.

 

   Articolo 15-Validità delle decisioni

   15.1 Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il voto per procura o per corrispondenza non è ammesso.

 

   Articolo 16-Trascrizioni delle decisioni

   16.1 Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel Libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario.

   16.2 Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente e del Segretario.

 

   Articolo 17-Direttore

   17.1 Il Consiglio direttivo nomina il Direttore individuandolo fra i suoi membri nella persona più anziana come iscrizione all'Associazione. In caso di parità è scelto il più anziano anagraficamente.

   17.2 E' incompatibile la carica di Direttore con quella di Presidente e Vice Presidente del Consiglio direttivo.

 

   Articolo 18-Funzioni del Direttore

   18.1 Spetta al Direttore:

  1. provvedere a dare esecuzione agli atti di amministrazione ordinaria dell'Associazione;

  2. provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo, all'assunzione e licenziamento del personale e a tutti i provvedimenti concernenti i rapporti di dipendenza e collaborazione.

 

   Articolo 19-Gratuità delle cariche sociali

   19.1 Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.

 

   Articolo 20-Patrimonio

   20.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

  1. un fondo sociale di Euro...

  2. contributi versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incrementare il fondo sociale;

  3. somme accantonate per qualunque scopo sino a quanto non siano erogate;

  4. ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione e risultante dal libro degli inventari.

 

   Articolo 21-Entrate

   21.1Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

  • quote sociali versate annualmente dai soci;

  • sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli istituti pubblici sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi;

  • liberalità tra vivi e mortis causa che l'Associazione potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla Legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;

  • proventi derivanti da corsi e seminari residenziali e non residenziali, da ospiti residenti per convegni o attività di studi, ricerche e tirocinio; da dipendenti della pubblica amministrazione in servizio di missione per attività didattiche ed educative e da studenti e laureati impegnati in attività di specializzazione temporaneamente ospiti nelle case dell'Associazione medesima;

  • redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;

  • remunerazione, compensi e noleggi percepiti per servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;

  • ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;

  • in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative in materia di associazioni di promozione sociale e compatibile con le norme contenute nel presente statuto.

 

   Articolo 22-Rimborsi di spesa

   22.1 La copertura delle spese di pensione e di frequenza a corsi, lezioni o seminari è assicurata mediante quote stabilite come rimborso spese dal Consiglio direttivo, in relazione al variare del costo della vita e in rapporto alle sovvenzioni che potranno essere versate a titolo di borse di studio.

 

 

   Articolo 23-Lavoro dipendenti e soci

   23.1 I soci quando lavorano per L'Associazione possono stabilire con essa un normale rapporto di lavoro.

 

   Articolo 24-Contabilità

   24.1 Libri obbligatori sono: il libro giornale,il libro degli inventari,il libro delle riunioni del Consiglio direttivo,il libro delle assemblee, il libro dei soci, il libro del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.

   24.2 L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

   24.3 Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nell'anno successivo nelle attività istituzionali statutariamente previste.

 

   Articolo 25-Collegio dei revisori dei conti

   25.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati  dell'assemblea anche tra i non soci.

   25.2 Esso dura in carica tre anni.

   25.3 Tali membri sono rieleggibili.

   25.4 I revisori dei conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'ente; esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'assemblea.

   25.5 Essi possono anche assistere alle assemblee e alle riunioni del Consiglio direttivo.

 

 

   Articolo 26-Comitato Scientifico

   26.1 Per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, l'assemblea può eleggere un Comitato Scientifico composto da cinque membri di cui uno è il Coordinatore, eletto dall'assemblea.

   26.2 I restanti membri sono scelti tra persone anche non appartenenti all'Associazione.

   26.3 Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

   26.4 Il Comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio direttivo.

   26.5 Esso elabora la proposta del piano annuale delle attività che il Consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

   26.6 I pareri del Comitato scientifico non sono vincolanti.

 

 

   Articolo 27-Collegio dei Probiviri

   27.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni tre anni dall'assemblea , tra persone estranee all'Associazione. Tali membri sono rieleggibili. Decide sulla espulsione degli associati per gravi motivi.

 

 

   Titolo 3°

   Assemblea

   Articolo 28-Rappresentanza

   28.1 L'assemblea è costituita dai soci ordinari, dai soci straordinari e dai soci sostenitori. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può cumulare più di due voti compreso il proprio.

   28.2 Gli Enti sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona da questi debitamente autorizzata.

 

   Articolo 29-Convocazione

   29.1 L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno dietro convocazione a mezzo lettera raccomandata da inviarsi ai soci almeno venti giorni prima dell'assemblea.

   29.2 L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci.

 

   Articolo 30-Presidenza

   30.1 Le riunioni dell'assemblea sono presiedute da un socio eletto dall'assemblea  stessa , la quale nomina anche un Segretario.

 

   Articolo 31-Deliberazioni

   31.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati, in seconda convocazione , trascorsa almeno un'ora dalla prima  , con la partecipazione di almeno un decimo degli aventi diritto, e delibera con il voto favorevole, metà più uno , dei presenti.

   31.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita come sopra indicato , ed in caso di scioglimento dell'Associazione con la partecipazione di due terzi più uno degli associati, e delibera con il voto favorevole dei due terzi più uno dei presenti.

 

   Articolo 32-Trascrizione delle decisioni

   32.1 Le deliberazione dell'assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

 

   Articolo 33-Poteri ordinari

   33.1 L'assemblea:

  • elegge il Presidente e Segretario di seduta;

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo unitamente al piano annuale delle attività;

  • determina la quota sociale annuale e il contributo una tantum che sarà versato da eventuali nuovi soci sostenitori;

  • ratifica, qualora sia richiesto dal presente Statuto, le delibere del Consiglio direttivo;

  • elegge il Presidente dell'Associazione;

  • elegge il Vice Presidente ed membri del Consiglio direttivo, scelti fra i soci ordinari e straordinari;

  • elegge i membri del Comitato Scientifico;

  • convalida le nomine provvisorie fatte dal Consiglio direttivo conformemente all'articolo 11,comma 1;

  • nomina i Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;

  • delibera le eventuali adesioni dell'Associazione ad associazioni e federazioni che perseguono scopi simili;

  • delibera l'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'articolo 6;

  • delibera eventuali regolamenti e relative modifiche;

  • delibera le modifiche allo statuto;

  • delibera su questioni relative a modifiche del patrimonio;

  • delibera lo scioglimento dell'associazione;

  • decide in merito alla attribuzione della qualità di socio straordinario.

 

   Articolo 34-Assemblea straordinaria

   34.1 Le modifiche di Statuto, lo scioglimento e la messa i liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'assemblea straordinaria.

 

   Articolo 35-Scioglimento

   35.1 In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 31, comma 2 , nomina un liquidatore scelto trai soci oppure tra persone estranee all'Associazione.

   35.2 Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no , avrà tutti i poteri per  realizzare  l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

 

   Articolo 36-devoluzione dell'attivo

   36.1 L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'assemblea, deliberando e votando conformemente all'artico 31, ad uno o più Enti  che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell'Associazione disciolta o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 , della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

 

   Articolo 37-Divieto di ripartizione dell'attivo tra i soci

   37.1 In nessun caso , in nessuna maniera, sotto nessuna forma , tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

 

   Articolo 38-Norma di rinvio

   38.1 Per quanto no espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia all'ordinamento comunitario, nazionale e regionale in materia di associazioni di promozione sociale.